Mutui e finanziamenti, quando le rate possono essere sospese
Purtroppo la vita a rate è diventata un must dei tempi moderni per molti. Le motivazioni sono essenzialmente due; la mancanza di liquidità per affrontare spese della vita oppure una maggiore comodità nel far fronte a certe spese. Molte volte sono gli stessi venditori a promuovere l’acquisto di alcuni beni, come la macchina oppure un televisore, un computer in cellulare accendendo un finanziamento oppure gli stessi supermercati a promuovere carte revolving oppure ancora le stesse anche a consigliare l’accensione di un mutuo per l’acquisto di un immobile anche nel caso in cui il correntista abbia liquidità per pagarla da sé. I benefici degli acquisti a rate però svaniscono per moltissimi in questo particolare periodo che stiamo vivendo dove l’emergenza Covid ha costretto tanti a sospendere la propria attività lavorativa con una conseguente riduzione delle entrate mensili nel bilancio famigliare. Per dare sostegno a chi si trova in tale situazione ad oggi sono stati messi in campo due strumenti, uno legislativo e l’altro frutto di un protocollo tra le associazioni dei consumatori e Assofin: la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa e la sospensione delle rate dei finanziamenti ai consumatori.
Il decreto Cura Italia ha dunque esteso l’operatività del Fondo Gasparrini venendo implementato con un’ulteriore dotazione di 400 milioni di euro, ampliando altresì i requisiti soggettivi di accesso. Possono richiedere la sospensione sino a 18 mesi delle rate dei mutui concessi per l’acquisto della prima casa coloro che si trovano nei seguenti casi in base all’impianto originario del Fondo:
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
– cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
– morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
A questi si sommano, alla luce dell’emergenza Coronavirus, anche:
– I lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivita’ operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorita’ competente per l’emergenza coronavirus.
– I lavoratori che hanno subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi oppure una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali).
Ulteriormente il mutuo deve essere stato concesso per un importo in linea capitale non superiore a 250.000 euro, il richiedente deve essere proprietario dell’immobile adibito a prima casa sul quale è stata iscritta ipoteca, ed il piano di ammortamento deve essere in corso da almeno un anno e non sussiste un ritardo nel pagamento delle rate superiore a 90 giorni.
A tale strumento si è aggiunto di recente anche quello previsto dall’accordo ABI del 22 aprile 2020 che prevede la sospensione delle rate di mutui e prestiti fino a 12 mesi per famiglie, partite IVA e professionisti che sono stati colpiti dalle misure di contenimento del contagio.
Gli ambiti di intervento dell’Accordo sono:
- mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini;
- prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020.
La sospensione comprende anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020. Inoltre, la sospensione non determina l’applicazione di alcuna commissione.
Per quanto riguarda invece il credito al consumo è stato di recente varato il protocollo Assofin che prevede la possibilità per il consumatore di sospendere il pagamento delle rate dei finanziamenti sino a 6 mesi sempre nel caso in cui dimostri di aver avuto conseguenze economiche dalle misure restrittive imposte per contrastare l’emergenza coronavirus. Per accedere a tale misura sarà il consumatore a dover richiedere la sospensione direttamente alla finanziaria. La sospensione può essere accordata per finanziamenti erogati per importi non inferiori a € 1000,00. Può essere sospesa sino a 6 mesi o l’intera rata o solo la quota capitale (scelta quest’ultima consigliabile).
Ovviamente in tutti i casi di sospensione il piano di ammortamento del finanziamento o del mutuo si allungherà per l’egual periodo della sospensione. Il consiglio è dunque quello di avvalersi di tali strumenti nel caso in cui si stia affrontando una grave situazione economica conseguente all’emergenza coronavirus che impedisce di poter provvedere al pagamento delle rate così da evitare eventuali segnalazioni alle centrali rischi.
Avv. Barbara Puschiasis
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Rubrica di Consumatori attivi per IL PAîS gente della nostra terra Aprile 2020
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