E se le banche non avessero sempre ragione?

La giurisprudenza ci ha insegnato come grandi certezze possano sgretolarsi come neve al sole da un istante all’altro in forza di pronunce che hanno scritto la storia del diritto bancario.
Molti sarebbero i casi da richiamare ma la recente ordinanza n. 34889 della terza sezione della Cassazione Civile del 13 dicembre 2023 non può che riportare l’attenzione sulle clausole contenute nei contratti di finanziamento. Tutto parte da lontano… Con la decisione del 4 dicembre 2013, la Commissione Europea accertava esservi stato un accordo di cartello lesivo della concorrenza tra alcune banche internazionali quali Barclays, Deutsche bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland per il periodo tra il 29 marzo 2005 e il 30 maggio 2008. Tale accordo portava ad una manipolazione del tasso Euribor applicabile ai prestiti bancari. Se la conseguenza di tale pronuncia era la nullità delle clausole inserite nei contratti conclusi con i clienti in applicazione dell’accordo manipolativo da parte delle quattro banche, le conclusioni alle quali sarebbe giunta ora la cassazione con una sintetica ordinanza non erano del tutto scontate. Essa infatti ha stabilito a sua volta, in un caso che riguardava un contratto li leasing concluso con una banca che non aveva partecipato all’accordo predetto ma che aveva recepito comunque i contenuti dello stesso, la nullità del conseguente tasso Euribor così applicato ai contratti di finanziamento (siano essi leasing, prestiti, mutui, derivati etc). La decisione ha destato molta attenzione in particolare sulle conseguenze sui contratti. Non viene infatti chiarito dall’ordinanza il tasso Euribor nullo da cosa dovrebbe essere sostituito e lascia una grande querelle aperta sulla prescrizione delle eventuali domande. Tutti punti che necessitano di essere chiariti da una giurisprudenza che sul tema è destinata a fiorire ma che potrebbe riservare anche belle sorprese per i clienti delle banche i quali oggi dunque farebbero bene a mandare lettere di interruzione della prescrizione in relazione ai diritti nascenti sulla base di tale pronunciamento.
La Cassazione con una articolata sentenza del 6 settembre 2023 era inoltre ritornata ad occuparsi del caso Lexitor, e cioè dell’estinzione anticipata dei contratti di finanziamento. In particolare, facendo seguito ai pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea del 2029 e della Corte Costituzionale del 22/12/2022 stabiliva che:
- “L’art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
- “E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perchè determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005”
Ne consegue che la Suprema Corte, seppur nel caso specifico si sia pronunciato su contratti antecedenti al 2010, ha voluto cogliere l’occasione per chiarire che lo stesso principio deve applicarsi anche ai contratti successivi al 2010. Il diritto dei consumatori al rimborso, in caso di estinzione anticipata, di tutti i costi, utilizzando come metodo di calcolo, quello del pro rata temporis è infatti previsto sia dalla nuova formulazione dell’art 125 TUB, sia dall’intervento della Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/22.
Ne consegue dunque che una puntuale analisi finanziaria e legale dei contratti di finanziamento potrebbe portare a rilevare anomalie bancarie che potrebbero giustificare azioni da parte dei clienti volte a richiedere la ripetizione o il pagamento alla banca di importanti somme.
Scritto da avv. Barbara Puschiasis
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FEBBRAIO 2024