Cosa fare quando ci rubano la bicicletta custodita in albergo?

Personalmente amo la Natura e l’aria aperta: le vacanze sono una meravigliosa occasione per assaporare il Sole e la Natura della nostra meravigliosa Regione. Purtroppo, nel mio girovagare, ho avuto anche la spiacevole sorpresa di vedere alcune persone che subivano il furto della bicicletta custodita nell’albergo che li ospitava. Resta l’amaro in bocca sia per l’offesa al sacro Diritto della proprietà che per il sovente tentativo di scansare ogni forma di responsabilità del personale dell’albergo.
Ma sino a dove ci può tutelare il Diritto? Una bella risposta giunge dalla Corte di Appello di Torino che, con la Sentenza 1289 del 29 dicembre 2020, traccia un interessante caso.
La società proprietaria di un albergo veniva citata in giudizio da un cliente, il quale chiedeva il risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi di custodia nell’esercizio dell’attività alberghiera ex arttt. 1783, 1784 e1785 CC: il cliente aveva intrapreso una vacanza itinerante in mountain bike (del valore di ben € 6.800,00) ed aveva chiesto una camera presso l’albergo per una notte. All’incaricato presente alla reception, l’attore chiedeva di poter portare e custodire la bicicletta nella propria stanza. Negata tale possibilità, il dipendente proponeva di usufruire del deposito dell’albergo, sito in un garage esterno alla struttura, a circa 100 metri di distanza. Il cliente accettava. L’incaricato dell’hotel prendeva quindi in consegna la bicicletta e provvedeva a riporla nel garage. Chiusa a chiave la saracinesca, aveva tenuto le chiavi presso la reception, se

Avvocato Roberto Omenetto
nza consegnarne copia al cliente. La mattina successiva, lo sportivo, recatosi con l’addetto nel garage, si accorgeva che la mountain bike era stata rubata. Il garage, privo di segni di effrazione, non disponeva di alcun sistema di videosorveglianza.
La proprietaria dell’albergo si opponeva alla richiesta di risarcimento del danno in quanto, a suo dire, non si sarebbe concluso alcun contratto di deposito avente ad oggetto la custodia della bicicletta, essendo stato avvisato il cliente che l’hotel non avrebbe risposto in caso di furto.
La Corte d’appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato l’albergo a risarcire i danni. I Giudici hanno ritenuto sussistenti gli elementi sufficienti per affermare l’esistenza di un contratto definibile di posteggio tra albergo e cliente, avente ad oggetto la collocazione e la custodia della bicicletta. Tutti i testi concordavano che si trattava di un servizio, a pagamento per auto e moto, gratuito per le biciclette, escludendo il carattere di mera cortesia del ricovero del veicolo in questione.
Il fatto che gli spazi del garage di pertinenza dell’hotel fossero contrassegnati con un numero, che l’ospite venisse accompagnato da personale dell’hotel. che vi fosse una chiave per accedere e che il posto occupato venisse comunicato alla reception, costituiscono elementi che confermano la qualificazione giuridica del contratto di posteggio.
Questa tipologia di contratto, a cui la Corte di Cassazione in diverse pronunce ha riconosciuto natura atipica, si caratterizza per l’esistenza concorrente sia di elementi tipici della locazione, sia per l’obbligazione di restituzione del veicolo e di custodia dello stesso. Nel caso in esame – si legge nella sentenza – “la collocazione della bicicletta aveva prevalentemente la funzione di conservazione e restituzione della bicicletta rispetto all’esigenza di reperire uno spazio per il relativo stazionamento”.
La natura gratuita del contratto non incide sulla natura dell’obbligazione del depositario “giacché anche nel deposito gratuito la custodia va esercitata con la diligenza del buon padre di famiglia e la perdita, la distruzione, o il danneggiamento della cosa, determinano la responsabilità contrattuale del depositario anche se da valutarsi con minor rigore (art. 1768 CC).
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Da IL PAîS gente della nostra terra edizione cartacea marzo 2021
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