Telemarketing e teleselling le nuove misure non stoppano i call center

Il Codice di Condotta in materia di telemarketing e teleselling è oramai in vigore da un anno esatto (27/03/2024). Eppure conformarsi a talune delle previsioni del Codice di Condotta non è affatto semplice. Vediamo quali difficoltà ci sono e quali gli obblighi più importanti.
Per quanto riguarda buona parte delle regole circostanziate dal Codice, si può rilevare come esse siano assolutamente accessibili per chiunque possieda un minimo di struttura organizzativa (ed un atteggiamento di correttezza e lealtà). Ma quali sono, nel dettaglio, le incombenze previste dal Codice di Condotta e quali, tra esse, richiedono uno sforzo particolare a livello di investimenti o, addirittura, impongono modifiche sostanziali delle modalità operative?
Come noto, il Codice individua, nella sua sezione II, gli obblighi per gli aderenti a seconda che essi siano titolari del trattamento (art. 5), list providers (art. 6) o fornitori che eseguono in contatti (art. 7). All’art. 8 vengono riportati gli obblighi comuni, che insistono quindi su tutti gli aderenti a prescindere dalla categoria a cui appartengono. Nella sezione III vengono indicate ulteriori garanzie che gli aderenti devono assicurare nel trattamento dei dati personali per finalità di telemarketing e teleselling (artt. da 9 a 13), mentre nella sezione IV (artt. da 14 a 17), sono riportate la misure che i titolari del trattamento devono porre a garanzia del corretto controllo della filiera di trattamento.
Dal nostro punto di vista vi sono misure essenzialmente doverose, se si intende trattare dati personali, ovvero:
– monitorare il rispetto delle istruzioni impartite da parte del personale adibito alle attività di trattamento, anche se si tratta di agenti o parasubordinati (art. 7, comma 3, lettera a);
– per i fornitori di servizi, fornire periodicamente, al titolare del trattamento/committente, un report dettagliato sulle campagne effettuate, registrare le istanze di opposizione o revoca del consenso comunicandole al Committente, rispettare limiti di orario nelle chiamate, saper fornire informazioni complete agli interessati.
Arrivando, da ultimo, alle misure che necessariamente comportano un investimento in termini di sviluppo non indifferente:
– predisporre una piattaforma di registrazione delle proposte di contratto sicura sotto l’aspetto degli accessi e della garanzia di riservatezza, integrità, disponibilità e che permetta la piena tracciabilità delle operazioni svolte.
Il nostro sportello rileva quotidianamente attività spesso aggressive di telemarketing, sulle nostre linee ed anche segnalate dai cittadini, motivo per cui invitiamo i consumatori a darne avviso al Garante della Privacy se le società utilizzano in modo illecito i nostri dati personali.
Per aiuto e informazioni non esitate a contattarci!
Barbara Venuti
Vicepresidente
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