Multa con autovelox: verbale senza foto…che si fa?

DIRITTO DI…
Esser multati non piace ad alcuno…forse molte volte l’automobilista si dimentica del fatto che le sanzioni amministrative non vengono irrogate a caso e che andrebbero nella maggior parte dei casi pagate… ma cosa fare se l’Ente accertatore non rispetta le regole imposte dallo Stato?
Tipico il caso delle sanzioni ove non viene messa a disposizione del cittadino la fotografia che immortala la violazione. La interessante sentenza n. 2430/2021 del Giudice di Pace di Cassino fa chiarezza sull’onere della prova nei giudizi di impugnazione delle multe per violazioni al Codice della Strada, ricordando il limitato valore probatorio del verbale steso in seguito ad un rilevamento automatico di infrazioni da parte di apparecchiature elettroniche come l’Autovelox.
In particolare, la sentenza precisa che in caso di contestazione della sanzione, l’Ente accertatore non può limitarsi a produrre il verbale con cui è stata contestata l’infrazione all’automobilista, ma è tenuto a fornire al Giudice tutti gli elementi idonei a dimostrare la fondatezza dell’accertamento.
Infatti, il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative si configura come un giudizio rivolto all’accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria dell’Ente accertatore e la Pubblica Amministrazione assume la veste sostanziale di parte che vuole far valere un Diritto, con il conseguente onere di provare proprio l’esistenza della violazione contestata.
Partendo da questo assunto, il Giudice di Pace di Cassino ha analizzato nel dettaglio l’attività processuale posta in essere dall’Ente accertatore, con particolare riguardo alla documentazione depositata a fini probatori, in modo particolare per quanto riguarda i rilievi fotografici dal quale sia possibile leggere chiaramente la targa del veicolo. Il verbale non ha fede privilegiata e pertanto fornisce al giudice materiale meramente indiziario, soggetto al suo libero apprezzamento. Se è vero che i verbali redatti dai Pubblici Ufficiali fanno piena prova dei fatti che il verbalizzante attesta come avvenuti in sua presenza, va precisato che le altre circostanze di fatti che il Pubblico Ufficiale ha appreso a seguito di ispezione di foto, non attribuiscono al verbale alcun valore probatorio.

Avv. Roberto Omenetto
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Laboratorio del diritto
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