La chiusura del conto corrente: diritti e doveri
La chiusura di un conto corrente è un diritto fondamentale del consumatore, sancito e tutelato dalle normative europee e italiane (Testo Unico Bancario – TUB). Sebbene in passato fosse una procedura lunga e burocratica, oggi le regole sulla portabilità e sul recesso rendono l’operazione più semplice e trasparente.
Il correntista ha il diritto di recedere dal contratto di conto corrente in qualsiasi momento, senza dover fornire motivazioni e senza penalità. Il TUB (Testo Unico Bancario – D.lgs 385/1993) infatti stabilisce che il cliente può recedere senza spese (escluse quelle di chiusura proporzionate, se previste dal contratto). La Direttiva 2014/92/UE (Portabilità) recepita in Italia disciplina la così detta portabilità e dunque il trasferimento dei conti tra banche in modo rapido e sicuro.
Non è consentita l’applicazione di penali e la banca non può addebitare costi “per la chiusura” in quanto tale ma può applicare solo spese proporzionate ai costi effettivamente sostenuti per i servizi chiusi (es. emissione rendiconto finale). Spesso però la chiusura è gratuita.
Esistono due modalità principali per chiudere un conto. La prima, diretta, prevede che sia il cliente ad inviare una richiesta scritta (PEC o raccomandata A/R) alla propria banca, restituendo carte di debito/credito, libretti assegni e indicando un IBAN per il trasferimento del saldo finale. La seconda invece prevede l’intervento della nuova banca nella quale il cliente ha il conto sul quale vuol far confluire il vecchio conto. Tale procedura si chiama portabilità in quanto avviene un vero e proprio trasloco del vecchio conto con il trasferimento delle domiciliazioni (utenze, stipendio) e del saldo in essere sul vecchio.
Il vero punto critico della chiusura dei conti sono le tempistiche. Sebbene la normativa parli di tempi brevi, la pratica può variare a seconda della complessità (presenza di titoli, carte di credito, ecc.). Infatti i tempi standard per la portabilità sono di massimo 12 giorni lavorativi mentre nel caso di chiusura del vecchio conto senza trasferimento i tempi possono variare da 6 giorni a 15 giorni lavorativi
Tali tempistiche possono variare nel caso in cui ci siano ulteriori rapporti collegati come dossier titoli o finanziamenti da estinguere.
Se la banca supera immotivatamente i termini, il consumatore ha diritto ad un indennizzo, spesso calcolato automaticamente in base al saldo e ai giorni di ritardo e nel caso in cui la banca in via bonaria non riconosca tale importo al cliente allora questo avrà diritto, dopo aver presentato l’opportuno reclamo, a rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario.

Scritto da
Avv. Barbara Puschiasis
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