Ma cosa rischio sciando?
Ogni anno, migliaia di sciatori si riversano sulle piste innevate per godersi la magia degli sport invernali, scegliendo sempre più spesso le montagne del Friuli Venezia Giulia, regione che unisce paesaggi mozzafiato e piste eccellenti. Ma tra divertimento e panorami da cartolina, si nasconde un lato meno spensierato, quello degli infortuni. Sciare, infatti, è tra le attività ricreative con il più altro tasso di incidenti anche gravi, per questo, conoscere le regole e le tutele previste dalla legge è una necessità.
Immagina scendere a tutta velocità, perdere per un attimo il controllo e travolgere un altro sciatore. In quel momento entrano in gioco due istituti giuridici: la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 del nostro Codice Civile e l’assicurazione per la responsabilità civile prevista per gli sciatori.
Responsabilità civile: cos’è davvero?
La responsabilità civile extracontrattuale si manifesta quando una persona, con un comportamento negligente, imprudente o illecito, causa un danno ad altri. In questi casi, chi ha provocato il pregiudizio – fisico, economico o morale – è tenuto a risarcirlo, così da riportare la vittima, per quanto possibile, alla situazione in cui si trovava prima dell’evento dannoso. A sancire questo principio è l’articolo 2043 del Codice Civile, che recita: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” Una formula tanto breve quanto significativa: chi viola un dovere giuridico o morale di correttezza deve rispondere delle conseguenze.
Il diritto distingue due tipi di responsabilità civile: contrattuale, quando una delle parti non rispetta gli obblighi assunti con un contratto; extracontrattuale, quando viene violato il principio del neminem laedere – dal latino, non ledere nessuno – cioè, il dovere di non arrecare danni a nessuno. Il relativo risarcimento può assumere sfumature diverse. Oltre al danno patrimoniale, legato alla perdita di denaro o di beni e al mancato guadagno, la legge riconosce anche aspetti più complessi e profondi come: il danno biologico, per la lesione dell’integrità fisica o psichica; il danno morale, per la sofferenza interiore e lo stato di angoscia conseguente; il danno esistenziale, per le ripercussioni che compromettono la qualità della vita, nonché le relazioni sociali e familiari.
Un esempio concreto è quello di un incidente sulle piste da sci: oltre alle lesioni fisiche, la vittima, può subire traumi psicologici, paura nel tornare a praticare lo sport amato, limitazioni nella vita quotidiana. Tutti aspetti che la legge riconosce come meritevoli di tutela e risarcimento.
In abito sciistico il Decreto Legislativo n. 40 del 2021 aggiunge un aspetto importante “In caso di scontro tra sciatori, si presume che entrambi abbiano ugualmente concorso a provocare il danno, salvo prova contraria”. Questo significa che, anche se si ritiene di avere ragione, la legge parte dal presupposto che la responsabilità sia condivisa.
Un obbligo a tutela degli sciatori: l’assicurazione sciistica
Dal 1° gennaio 2022, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.40 del 2021, chiunque pratichi sci alpino o snowboard su pista ha l’obbligo di essere assicurato: ogni sciatore deve possedere una polizza assicurativa di responsabilità civile che copra eventuali danni a cose o persone. L’obbiettivo? Rendere le attività invernali più sicure, permettendo agli utenti di divertirsi in tranquillità.
L’assicurazione non esonera lo sciatore dalla responsabilità civile ma costituisce un mezzo di traslazione del rischio economico derivante da essa. In caso di sinistro, la compagnia assicurativa si sostituisce al responsabile nel risarcimento del danno, entro i limiti del massimale previsto, garantendo al danneggiato una tutela effettiva ed evitando al danneggiante conseguenze patrimoniali eccessivamente gravose. Chi viene sorpreso senza una polizza assicurativa attiva rischia una sanzione da 100 a 150 euro oltre all’immediato ritiro dello skipass.
L’assicurazione può essere attivata in due modi: autonomamente, scegliendo la compagnia e le garanzie più adatte alle proprie esigenze, oppure direttamente al momento dell’acquisto dello skipass, grazie all’obbligo per i gestori degli impianti di offrire la polizza in loco. La copertura base tutela dai danni causati a terzi, ma è possibile aggiungere garanzie extra come la protezione in caso di infortuni, il soccorso sulle piste o l’assicurazione per l’attrezzatura danneggiata o rubata.
Sciare è libertà, adrenalina e contatto con la natura ma è anche una disciplina che richiede rispetto delle regole e consapevolezza dei rischi. L’assicurazione non deve essere interpretata come un lasciapassare per l’imprudenza ma un mezzo per promuovere prevenzione e prudenza tra i tra i praticanti. Solo così la libertà sulla neve diventa un piacere autentico e condiviso.

Scritto da
Ilaria Dionisio

Laboratorio del Diritto
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