Avvocato! Un intero condominio può essere vittima di stalking?
Questa è una bella domanda: negli ultimi anni, l’interpretazione della figura criminosa degli atti persecutori, introdotta con l’art. 612-bis c.p., ha conosciuto un’applicazione progressivamente più estesa, interessando contesti sempre più articolati della vita sociale, familiare e professionale. In tale scenario, ha iniziato a farsi strada il concetto di “stalking condominiale”, ossia l’insieme di comportamenti reiterati, molesti, minacciosi o vessatori posti in essere da un soggetto (spesso un condomino, ma anche un terzo) nei confronti dei residenti di un edificio, con la finalità o l’effetto di turbare la loro serenità, la vita quotidiana, o la percezione di sicurezza.
La particolarità di tale fenomeno risiede nel fatto che molte di queste condotte si svolgono nelle parti comuni dell’edificio, e sono quindi potenzialmente visibili o subite da una pluralità di soggetti. Da qui il problema (giuridico e probatorio) se tali azioni possano dar luogo a una responsabilità penale “collettiva”, in cui la vittima non sia un singolo soggetto, ma l’intera compagine condominiale.
La recente sentenza della Corte di Cassazione penale n. 20386 del 13 maggio 2025 affronta in modo chiaro e sistematico proprio questo interrogativo: può il condominio, inteso come entità collettiva, essere vittima del reato di atti persecutori?
Il caso trae origine da una complessa vicenda condominiale, nella quale due imputati erano stati ritenuti responsabili, in primo e secondo grado, di atti persecutori in danno di ventiquattro condomini residenti nello stesso stabile. Le condotte oggetto di contestazione comprendevano una pluralità di atti molesti, talvolta minacciosi, posti in essere anche attraverso l’utilizzo distorto delle parti comuni del condominio (affissioni, rumori, ostacoli all’uso dei locali tecnici, danneggiamenti, comportamenti provocatori). Tali condotte, secondo l’impostazione accusatoria, avevano generato un clima di costante tensione, ansia e preoccupazione in tutto il contesto abitativo.
La Corte di Cassazione non è stata comunque d’accordo con quanto affermato dai Tribunali di merito, annullando così l’impianto accusatorio. La Corte ha ribadito un principio tanto elementare quanto essenziale nell’ambito del diritto penale: la responsabilità penale è personale, e l’esistenza del reato va verificata singolarmente rispetto a ciascuna persona offesa. Secondo la Corte, il condominio non può essere considerato “vittima” del reato di atti persecutori in quanto tale, non essendo un soggetto dotato di personalità giuridica distinta, ma una mera entità di gestione delle parti comuni, che trova fondamento nell’aggregazione di diritti individuali. Non può quindi darsi una lesione collettiva “in automatico” estensibile a tutti i condomini per il solo fatto che la condotta persecutoria si è esplicata sulle parti comuni. Al contrario, è necessario accertare puntualmente, per ciascun soggetto offeso, la presenza dell’evento tipico richiesto dalla norma incriminatrice, ovvero: a) uno stato di ansia o di paura grave e perdurante, b) l’alterazione delle abitudini di vita, ovvero il fondato timore per l’incolumità propria o di una persona vicina. In mancanza di tale accertamento individualizzato, non può configurarsi il reato di cui all’art. 612-bis c.p., né possono essere riconosciuti risarcimenti o statuizioni civili in favore dei soggetti non specificamente danneggiati.
La pronuncia si fonda su un’impostazione rigorosa del reato di stalking, qualificato come reato abituale di evento, per la cui configurabilità è necessaria la realizzazione concreta di un danno o pericolo tipico nei confronti della persona offesa. Non basta, quindi, la mera reiterazione di condotte oggettivamente fastidiose o conflittuali: occorre dimostrare che tali condotte abbiano prodotto uno specifico turbamento nella vittima, tale da integrare il disvalore penale richiesto dalla norma. In questo contesto, il condominio, in quanto “comunione forzosa” di beni strumentali all’esercizio del diritto di proprietà esclusiva sulle singole unità immobiliari, non può fungere da vittima unica o collettiva, né può fungere da surrogato delle singole persone offese.
La sentenza della Cassazione ha il pregio di operare una netta distinzione tra conflitto e reato. La vita condominiale, come è noto, è spesso attraversata da tensioni, dissidi e rapporti deteriorati che, sebbene talvolta spiacevoli o esasperanti, non assumono rilevanza penale in assenza di precisi elementi tipici. Il rischio, altrimenti, è quello di utilizzare l’arma del diritto penale come strumento improprio di gestione dei rapporti civili, con derive di “penalizzazione” delle controversie da civile convivenza. La Corte ha ben compreso che bisogna evitare il pericolo di un’estensione indiscriminata del concetto di vittima, che porterebbe a una responsabilità penale collettiva fondata su presunzioni e non su prove individuali.
Non dimentichiamolo mai: il diritto penale ha una natura di extrema ratio e non deve essere snaturato come se fosse uno strumento di regolazione delle quotidiane tensioni del vivere comune.

Scritto da
avv. Roberto Omenetti
Laboratorio del Diritto:
Coraggio – Giustizia – Moderazione – Saggezza
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