Conclave, ecco come si elegge il nuovo Papa

Il Conclave e la disciplina dell’elezione pontificia: profili giuridici e procedurali
Viviamo momenti storici e non ce ne rendiamo conto. L’elezione del Vescovo di Roma, successore di Pietro e capo visibile della Chiesa Cattolica, costituisce un evento di rilevante importanza non solo spirituale ma anche giuridica. Il procedimento è disciplinato, nella sua essenza normativa, dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, promulgata da Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1996, e successivamente integrata con il motu proprio Normas nonnullas emanato da Benedetto XVI il 22 febbraio 2013.
La procedura, nota con il nome di Conclave (dal latino cum clave, “chiuso a chiave”), è strutturata in modo da assicurare il massimo grado di autonomia, riservatezza e imparzialità nella designazione del Pontefice. Essa coinvolge esclusivamente i cardinali aventi diritto al voto, i quali vengono isolati all’interno dello Stato della Città del Vaticano, tra la Domus Sanctae Marthae e la Cappella Sistina, per tutto il periodo delle votazioni.
A seguito della morte o della rinuncia del Pontefice (come avvenuto nel caso di Benedetto XVI nel 2013), ha inizio il periodo di sede vacante, durante il quale il governo ordinario della Chiesa è affidato al Collegio dei Cardinali, con funzioni limitate e interinali, come disposto dal Codice di Diritto Canonico (can. 335 e ss.) e dalla stessa Universi Dominici Gregis.
Durante questa fase si tengono le congregazioni generali, riunioni preliminari quotidiane presiedute dal Decano del Collegio cardinalizio. In tali sedi si organizzano le esequie papali, si discutono questioni di natura ecclesiale e si definiscono gli aspetti pratici del Conclave. È imposto il rigoroso segreto su ogni comunicazione o deliberazione, la cui violazione è punita con la scomunica latae sententiae.
Ai sensi dell’art. 33 della Universi Dominici Gregis, sono elettori i soli cardinali che non abbiano compiuto l’ottantesimo anno di età alla data della vacanza della Sede Apostolica. Tale limite risponde a esigenze funzionali e di efficienza decisionale. I cardinali ultraottantenni, pur esclusi dal voto, possono comunque partecipare alle congregazioni generali e svolgere funzioni spirituali.
Non hanno diritto di voto i cardinali canonicamente deposti o coloro che abbiano rinunciato al cardinalato. Nessuna altra causa, al di fuori del rifiuto volontario di partecipare, può escludere un cardinale avente diritto. In caso di assenza ingiustificata, il Conclave procede legittimamente con gli elettori presenti.
La procedura elettiva è protetta da un complesso sistema di regole volte a prevenire influenze esterne. L’accesso alla Domus Sanctae Marthae e alla Cappella Sistina è interdetto a chiunque non sia autorizzato. È proibito ogni contatto con l’esterno: corrispondenza, comunicazioni elettroniche, media.
Tutto il personale che assiste all’evento deve giurare il rispetto del segreto, pena sanzioni canoniche severe, comprese le censure ecclesiastiche. L’inviolabilità del processo è ritenuta un principio fondamentale, volto a garantire la libertà delle coscienze degli elettori e l’integrità dell’elezione.
L’inizio del Conclave è segnato dalla celebrazione della Missa pro eligendo Papa, dopo la quale i cardinali si dirigono in processione verso la Cappella Sistina intonando l’inno Veni Creator Spiritus. Ogni cardinale elettore presta giuramento individuale prima che il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche intimi l’extra omnes, espellendo gli estranei.
L’unica forma attualmente ammessa di voto è lo scrutinio segreto (art. 62), dopo l’abolizione delle forme per acclamazione e per compromesso. Ogni elettore indica un solo nome sulla scheda, pena la nullità. Le schede vengono poi raccolte, contate e scrutinate da tre cardinali scrutatori. È richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti validi per l’elezione del Papa.
Sono previste due votazioni quotidiane. Qualora si verifichino tre giorni consecutivi senza esito, si sospendono le votazioni per un giorno di riflessione e preghiera, procedura che può essere reiterata fino al raggiungimento della maggioranza richiesta. In caso di persistente stallo, si restringe la rosa dei candidati ai due nomi che hanno ottenuto il maggior numero di voti, i quali però non possono votare.
Il documento apostolico stabilisce una serie di divieti assoluti volti a preservare la libertà dell’elezione da ogni forma di condizionamento, secondo una logica giuridico-ecclesiale fondata sul principio dell’autonomia spirituale. È espressamente vietato:
• negoziare voti o fare promesse elettorali;
• ricevere o proporre veti, anche solo sotto forma di desiderio;
• stipulare capitolazioni, ovvero accordi tra cardinali vincolati alla futura azione del possibile eletto.
Ogni patto in tal senso è considerato nullo e invalido (art. 82), e i trasgressori incorrerebbero nella scomunica riservata alla Sede Apostolica. L’integrità morale e giuridica dell’elezione è protetta con mezzi coercitivi e sanzionatori che si iscrivono a pieno titolo nel corpus del diritto canonico vigente.
Il Conclave rappresenta un unicum nel panorama giuridico ecclesiastico: un’elezione di suprema rilevanza spirituale, regolata da un corpus normativo rigoroso, che fonde elementi del diritto canonico, del diritto costituzionale ecclesiale e della tradizione. L’intero procedimento è volto non solo a garantire un risultato conforme alla fede e alla missione della Chiesa, ma anche a tutelare la libertà giuridica dei cardinali elettori da ogni forma di pressione interna o esterna.
Avvocato Roberto Omenetti
Laboratorio del Diritto
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